RIMBORSI SPESE
Quali sono le modalità e le procedure per effettuare rimborsi per le spese sostenute per conto delle associazioni e quali soggetti sono legittimati a riceverli? vedi
Il rimborso delle spese vive a piè di lista sostenute per lo svolgimento di attività collegate alla vita dell'associazione può essere riconosciuto in favore di chiunque, indipendentemente dalla carica ricoperta in seno all'associazione, sostenga "effettivamente", appunto, su incarico della stessa, costi inerenti all'incarico ricevuto.
Il rimborso dovrà essere documentato. A tal fine, in caso di acquisto di merci o servizi, dovrà essere allegato lo scontrino o ricevuta fiscale rilasciata, indicando la tipologia del bene o del servizio e la motivazione dell'acquisto. Ove il venditore avesse emesso fattura, questa dovrà essere intestata direttamente all'associazione. In caso di consumazioni ad un posto di ristoro (bar, ristorante, albergo, ecc.) dovrà essere indicato il nominativo dei commensali presenti per verificarne l'inerenza con le attività dell'associazione.
Nel caso in cui il rimborso richiesto derivasse da una trasferta effettuata con l'autovettura privata del socio o del collaboratore va innanzitutto precisato il concetto di trasferta. Questo è uno spostamento tra due Comuni diversi. Pertanto il trasferimento nell'ambito di una stessa cerchia urbana, se pur possa comportare, in alcuni casi, lo svolgimento di parecchi chilometri, non può essere giustificato con automezzo privato ma solo con l'utilizzo di mezzi pubblici.
La trasferta dovrà essere disciplinata nel modo seguente. All'inizio dell'attività il consiglio direttivo dell'associazione dovrà determinare il valore della c.d. indennità chilometrica, ossia il valore da rimborsare per ogni chilometro percorso in caso di trasferta effettuata su incarico dell'associazione (normalmente si fa riferimento alle c.d. tabelle A.C.I.).
Appare consigliabile, infine, far precedere la trasferta da una esplicita autorizzazione da parte del consiglio direttivo ad utilizzare l'autovettura personale del collaboratore.
Il rimborso dovrà essere documentato. A tal fine, in caso di acquisto di merci o servizi, dovrà essere allegato lo scontrino o ricevuta fiscale rilasciata, indicando la tipologia del bene o del servizio e la motivazione dell'acquisto. Ove il venditore avesse emesso fattura, questa dovrà essere intestata direttamente all'associazione. In caso di consumazioni ad un posto di ristoro (bar, ristorante, albergo, ecc.) dovrà essere indicato il nominativo dei commensali presenti per verificarne l'inerenza con le attività dell'associazione.
Nel caso in cui il rimborso richiesto derivasse da una trasferta effettuata con l'autovettura privata del socio o del collaboratore va innanzitutto precisato il concetto di trasferta. Questo è uno spostamento tra due Comuni diversi. Pertanto il trasferimento nell'ambito di una stessa cerchia urbana, se pur possa comportare, in alcuni casi, lo svolgimento di parecchi chilometri, non può essere giustificato con automezzo privato ma solo con l'utilizzo di mezzi pubblici.
La trasferta dovrà essere disciplinata nel modo seguente. All'inizio dell'attività il consiglio direttivo dell'associazione dovrà determinare il valore della c.d. indennità chilometrica, ossia il valore da rimborsare per ogni chilometro percorso in caso di trasferta effettuata su incarico dell'associazione (normalmente si fa riferimento alle c.d. tabelle A.C.I.).
Appare consigliabile, infine, far precedere la trasferta da una esplicita autorizzazione da parte del consiglio direttivo ad utilizzare l'autovettura personale del collaboratore.
COMPENSI PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
Chi sono i soggetti ai quali è possibile corrispondere i compensi per esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche? vedi
L'ambito applicativo della locuzione «esercizio diretto d’attività sportiva dilettantistica» è stato chiarito con la risoluzione ministeriale numero 34 del 26 marzo 2001. Con questo intervento, è stato affermato che «sono … da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri». In base al chiarimento citato, inoltre, la previsione in esame «è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo». Questa affermazione consente di aggiungere all'elenco sopra riportato anche quei soggetti che svolgono incarichi di dirigenti accompagnatori o di dirigenti addetti agli arbitri per i sodalizi sportivi dilettantistici impegnati in manifestazioni agonistiche ufficiali nonché quei dirigenti di Federazione o di Ente di promozione sportiva i quali sono preposti a quelle funzioni (formazione calendari, designazione arbitrale, omologazione gare, giustizia sportiva, cronometraggio) senza le quali diventa impossibile realizzare l'avvenimento sportivo.
La risoluzione citata, dopo aver ricompreso i soggetti che svolgono attività «funzionali alla manifestazione», riconduce alla disciplina di cui all'art. 67 lett. m) del Tuir anche i compensi corrisposti «a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone, di fatto il regolare svolgimento». I soggetti compresi in quest'ultima fattispecie sono categorie diverse da quelle sopra riportate (nella pronuncia citata si è infatti ritenuto di dover ulteriormente limitare queste categorie). E' stato infatti specificato che si deve trattare di «figure dirigenziali non legate con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo».
Per le categorie e le funzioni sopra ricordate, l'applicazione delle disposizioni agevolative si ha, comunque, sussistendone i due presupposti ricordati anche nella risoluzione citata: si deve trattare di uno dei soggetti per i quali si applica la normativa e la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico.
Non sembra possano essere ricondotti alla fattispecie in argomento quei soggetti (manutentori e allestitori di impianti sportivi, maschere, responsabili delle attrezzature sportive, ecc.) che non hanno una funzione specifica nell'ambito della manifestazione (altrimenti rientrerebbero nel caso più sopra esaminato) ma il cui ruolo ne consente lo svolgimento.
La risoluzione citata, dopo aver ricompreso i soggetti che svolgono attività «funzionali alla manifestazione», riconduce alla disciplina di cui all'art. 67 lett. m) del Tuir anche i compensi corrisposti «a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone, di fatto il regolare svolgimento». I soggetti compresi in quest'ultima fattispecie sono categorie diverse da quelle sopra riportate (nella pronuncia citata si è infatti ritenuto di dover ulteriormente limitare queste categorie). E' stato infatti specificato che si deve trattare di «figure dirigenziali non legate con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo».
Per le categorie e le funzioni sopra ricordate, l'applicazione delle disposizioni agevolative si ha, comunque, sussistendone i due presupposti ricordati anche nella risoluzione citata: si deve trattare di uno dei soggetti per i quali si applica la normativa e la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico.
Non sembra possano essere ricondotti alla fattispecie in argomento quei soggetti (manutentori e allestitori di impianti sportivi, maschere, responsabili delle attrezzature sportive, ecc.) che non hanno una funzione specifica nell'ambito della manifestazione (altrimenti rientrerebbero nel caso più sopra esaminato) ma il cui ruolo ne consente lo svolgimento.
Ci sono altri soggetti, oltre agli atleti e ai tecnici, che possono ricevere compensi per attività sportiva dilettantistica agevolati sotto il profilo fiscale? vedi
L’articolo 90, comma 3, lettera a) della legge 289/02 ha aggiunto all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo: “tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. La norma riconduce fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolato particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano queste caratteristiche:
siano di carattere amministrativo-gestionale;
abbiano natura non professionale;
siano resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, queste prestazioni si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 21/E del 22 aprile 2003), rientrano nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di “segreteria di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti”.
Si ricorda, infine, che la richiamata disposizione specifica che l'attività in oggetto può essere svolta nell'ambito di società ed associazioni sportive dilettantistiche: non possono essere beneficiari delle prestazioni in oggetto il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unire e gli enti di promozione sportiva.
Si ricorda, infine, che la richiamata disposizione specifica che l'attività in oggetto può essere svolta nell'ambito di società ed associazioni sportive dilettantistiche: non possono essere beneficiari delle prestazioni in oggetto il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unire e gli enti di promozione sportiva.
I rapporti instaurati con collaboratori amministrativo-gestionali sono soggetti all’obbligo di comunicazione presso il Centro per l’Impiego? vedi
I commi 1180 e ss. dell’unico articolo che compone la Legge Finanziaria 2007 prevedono la comunicazione al Centro per l’impiego (ex Ufficio di collocamento) nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativi rapporti “di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo”. Con successiva nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si è chiarito che devono ritenersi incluse nell’obbligo di comunicazione sopra richiamato anche “le collaborazioni individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Non vi è dubbio, pertanto, che i rapporti di lavoro a carattere amministrativo-gestionale menzionati nel quesito rientrino nel campo di applicazione della fattispecie in esame e si debba, pertanto, procedere alla comunicazione al Centro per l’impiego dell’instaurazione di tali rapporti entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto.
La comunicazione dovrà riportare la seguenti indicazioni: i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere consegnate direttamente al Centro per l'Impiego o inviate per posta o a mezzo fax.
La comunicazione dovrà riportare la seguenti indicazioni: i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale, il trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere consegnate direttamente al Centro per l'Impiego o inviate per posta o a mezzo fax.
Cosa si deve fare nel caso si eroghino compensi per prestazioni sportive dilettantistiche? vedi
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi ed i compensi erogati «nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» dal CONI, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente fino a 7.500 euro per periodo d’imposta. Per la parte eccedente, le stesse saranno assoggettate a ritenuta che sarà:
a titolo di imposta, fino a 20.658,28 euro (che, sommati alle somme «in franchigia» danno un reddito complessivo di 28.158,28 euro);
a titolo di acconto per la parte eccedente.
L'esclusione alla formazione del reddito delle somme fino a 7.500 euro va considerata «per periodo d’imposta» del percipiente: così, ad esempio, un’associazione sportiva dilettantistica con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1° settembre - 31 agosto) può attribuire ad un giocatore 7.500 euro in dicembre e altrettanti in gennaio senza che questi concorrano a formare il suo reddito imponibile.
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune.
La ritenuta da applicare sulle somme eccedenti i dieci milioni va divisa tra la parte Irpef (l’aliquota è quella prevista per il primo scaglione di reddito e, cioè, il 23%) e quella relativa alle addizionali di compartecipazione all’Irpef (attualmente, è stabilita, nella misura dello 0,9%, solo l’aliquota di compartecipazione all’addizionale regionale). L’aliquota complessiva della ritenuta da applicare è quindi pari al 23,9% (23 + 0,9). La ritenuta va versata all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui i compensi sono erogati, utilizzando la delega unificata di pagamento, mod. F24.
Per consentire a coloro che pagano i compensi di adempiere correttamente agli obblighi fiscali (in pratica, per stabilire se applicare o meno la ritenuta), lo sportivo deve rilasciare un’apposita ricevuta/attestazione all’atto di ogni pagamento. Nel documento dovrà essere indicato se lo sportivo ha raggiunto o meno il limite annuo di 7.500 euro di «franchigia».
Entro il 15 marzo è necessario rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni sportive dilettantistiche un'attestazione in carta libera contenente i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata.
Analogo trattamento a quello previsto per le indennità ed i rimborsi agli sportivi deve essere riconosciuto a coloro che intrattengono "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune.
La ritenuta da applicare sulle somme eccedenti i dieci milioni va divisa tra la parte Irpef (l’aliquota è quella prevista per il primo scaglione di reddito e, cioè, il 23%) e quella relativa alle addizionali di compartecipazione all’Irpef (attualmente, è stabilita, nella misura dello 0,9%, solo l’aliquota di compartecipazione all’addizionale regionale). L’aliquota complessiva della ritenuta da applicare è quindi pari al 23,9% (23 + 0,9).
Entro il 15 marzo è necessario rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni sportive dilettantistiche un'attestazione in carta libera contenente i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata.
Analogo trattamento a quello previsto per le indennità ed i rimborsi agli sportivi deve essere riconosciuto a coloro che intrattengono "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche".
Può essere considerato fiscalmente a carico un figlio possessore di soli redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche di importo pari a € 5000? vedi
Constatato che “le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto non concorrono a formare il reddito di chi li percepisce per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro”, per quanto attiene alla posizione di familiare a carico, anche se il reddito percepito è superiore al limite di 2.840,51 euro, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico in considerazione del fatto che il reddito percepito, nel caso in specie, è esente da qualsiasi contribuzione.
Qual è la dichiarazione obbligatoria per i sostituti d'imposta? vedi
I soggetti che, nel corso dell’anno, hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche devono compilare il mod. 770 - semplificato, contenente i dati relativi alle certificazioni rilasciate, anche ai fini previdenziali ed assistenziali, ai percettori dei predetti redditi. La dichiarazione deve inoltre riportare i dati relativi ai versamenti effettuati e delle compensazioni operate. Per coloro che hanno ricevuto compensi per attività sportive dilettantistiche, l'obbligo di predisporre la dichiarazione del sostituto d'imposta sussiste sempre, anche qualora non siano state effettuate e versate ritenute.
COMPENSI AMMINISTRATORI
Si chiede se sia legittimo riconoscere compensi agli amministratori di associazioni sportive dilettantistiche ed in quale misura vedi
Per prima cosa va avvertito che non è individuabile nella legge alcun impedimento in tal senso, vista la modifica apportata all’articolo 90 della legge 289/2002 dal decreto legge 22 marzo del 2004 n. 72, il quale ha eliminato l’obbligo di gratuità precedentemente previsto per le suddette cariche. L’eventuale gratuità della prestazione,infatti, se non prevista nello statuto, dovrà emergere da una delibera assembleare o del consiglio di amministrazione con successiva espressa accettazione dell’amministratore interessato.
Si ricorda, altresì, che rimane comunque valida la prescrizione secondo cui tali compensi devono essere “congrui” rispetto all’attività svolta in favore dell’associazione o società sportiva. A tal proposito va avvertito che i compensi di cui sopra potranno essere corrisposti in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il superamento di detto limite, infatti, concretizzerebbe una forma di distribuzione indiretta di utili, vietata ai sensi del citato articolo 90 L. 289/2002.
Una volta chiarita la legittimità del comportamento analizzato, si avverte, tuttavia, che il rapporto dell’amministratore o del consigliere con la società di appartenenza viene inquadrato dalla legge come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, di conseguenza, il reddito da esso derivante va ricompreso fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), per cui la società dovrà provvedere a redigere cedolino paga operando le ritenute fiscali ed effettuando gli eventuali conguagli a fine anno; versare le ritenute fiscali; versare i contributi previdenziali; redigere modello CUD.
Chiarito quanto sopra, è appena il caso di ricordare che fattispecie del tutto diversa dalla corresponsione di compensi è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tali somme potranno essere corrisposte dall'associazione solo nel caso in cui le spese siano documentate, siano relative a prestazioni inerenti all’incarico ricoperto in seno all'associazione e siano effettuate in conformità di deliberazioni assunte in materia dai competenti organi sociali.
Si ricorda, altresì, che rimane comunque valida la prescrizione secondo cui tali compensi devono essere “congrui” rispetto all’attività svolta in favore dell’associazione o società sportiva. A tal proposito va avvertito che i compensi di cui sopra potranno essere corrisposti in misura non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il superamento di detto limite, infatti, concretizzerebbe una forma di distribuzione indiretta di utili, vietata ai sensi del citato articolo 90 L. 289/2002.
Una volta chiarita la legittimità del comportamento analizzato, si avverte, tuttavia, che il rapporto dell’amministratore o del consigliere con la società di appartenenza viene inquadrato dalla legge come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, di conseguenza, il reddito da esso derivante va ricompreso fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), per cui la società dovrà provvedere a redigere cedolino paga operando le ritenute fiscali ed effettuando gli eventuali conguagli a fine anno; versare le ritenute fiscali; versare i contributi previdenziali; redigere modello CUD.
Chiarito quanto sopra, è appena il caso di ricordare che fattispecie del tutto diversa dalla corresponsione di compensi è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tali somme potranno essere corrisposte dall'associazione solo nel caso in cui le spese siano documentate, siano relative a prestazioni inerenti all’incarico ricoperto in seno all'associazione e siano effettuate in conformità di deliberazioni assunte in materia dai competenti organi sociali.