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Ordinamento Sportivo

AGEVOLAZIONI FISCALI

Quali sono le agevolazioni fiscali legate alle prestazioni rese dall'associazione ai propri soci dietro corrispettivo? vedi
Le norme fiscali, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi che l'Iva, prevedono che non costituiscono attività commerciali quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli associati (anche nei confronti di associazioni «consorelle» o degli associati di queste ultime) nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Sono quindi defiscalizzate sia le prestazioni rese dall'associazione a favore dei propri soci sia quelle rese a favore di soci di altre associazioni legate all'associazione che rende il servizio (in quanto affiliate alla stessa Federazione o allo stesso Ente di promozione sportiva).
Oltre a ciò, per le associazioni che confluiscono negli enti di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non costituiscono attività commerciali «anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici». Questa agevolazione compete a condizione che le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuate nei confronti degli associati e, per quanto riguarda l'Iva, non si estende all'organizzazione di viaggi e soggiorni (attività che rimane quindi sempre commerciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
Queste agevolazioni si applicano però solo a condizione che l'associazione sportiva dilettantistica abbia adeguato il proprio statuto alle clausole di democraticità previste dalle disposizioni fiscali.
Chi può esercitare l'opzione per il regime della legge numero 398/1991? vedi
Possono accedere al regime speciale della legge numero 398 del 1991 le associazioni e le società di capitali sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 250.000 euro. Per i soggetti che iniziano l’attività (per i quali non sussiste il raffronto con il periodo d’imposta precedente) questo valore rappresenta un limite previsionale (si può quindi applicare il regime se, in sede di inizio attività, si ritiene di non superare il limite di 250.000 euro di ricavi).
Non entrano nel computo del limite sopra indicato i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli conseguiti per il tramite della raccolta pubblica di fondi.
Per accedere al regime speciale disciplinato dalla legge numero 398 del 1991 è necessario presentare l’opzione alla Siae prima dell'inizio dell'anno solare per il quale ha effetto l'opzione stessa.
L'opzione per il regime speciale vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non venga superato il limite di 250.000 euro all'anno di ricavi.
Quali adempimenti contabili comporta questo regime? vedi
I soggetti che applicano il regime di cui alla legge numero 398 del 1991 devono:
  • emettere fattura esclusivamente per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie (per le altre prestazioni non c'è obbligo di fattura);
  • conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto;
  • annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciale, anche in un’unica soluzione, una volta al mese, e comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento (ad esempio, entro il 15 febbraio per i corrispettivi di gennaio) nel modello di cui al Decreto ministeriale 11 febbraio 1997 (cosiddetto “registro IVA minori”), opportunamente integrato (il modello deve essere messo in uso per anno solare);
  • annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le operazioni intracomunitarie e le plusvalenze patrimoniali;
  • conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti;
  • versare periodicamente l'Iva;
  • presentare la dichiarazione ai soli fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
  • Quali sono le regole di determinazione dell'imponibile fiscale relativo all'attività commerciale per chi ha optato per la legge 398/1991? vedi
    Per chi ha esercitato l'opzione, l'imponibile relativo all'attività d'impresa si calcola applicando ai ricavi commerciali la percentuale del 3% (in pratica, si presume che i costi commerciali siano il 97% dei ricavi) ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. Ad esempio, se i ricavi sono 100, l'imponibile sarà pari a 3 (3% di 100) più le eventuali plusvalenze.
    Si ricorda, inoltre, che ai soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime forfettario sono riconosciute ulteriori agevolazioni. In particolare, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui alla legge numero 398 del 1991, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro:
    a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
    b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi.
    L’agevolazione riguarda solo le imposte sui redditi e non anche l’Iva. In termini pratici, quindi, esclusa ogni agevolazione dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto.
    Per quanto riguarda le attività comprese nell’agevolazione, si deve trattare di proventi derivanti da attività commerciali strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva e rese in concomitanza con lo svolgimento della medesima: si può quindi fare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di materiali sportivi o gadget pubblicitari e a quella di sponsorizzazione.
    Le raccolte pubbliche di fondi sono possibili nel limite di due eventi all'anno e di 51.645,69 euro di proventi. Al di sopra di questi limiti le entrate sono imponibili.
    Come si calcola il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche? E quale è l'incidenza dell'imposta sul reddito? vedi
    L'imponibile fiscale complessivo delle associazioni sportive dilettantistiche è dato dalla somma degli eventuali redditi, considerati fiscalmente rilevanti, prodotti dall'ente nel periodo d'imposta. Sono considerati fiscalmente rilevanti i seguenti: redditi d'impresa, redditi fondiari - di terreni o fabbricati -, redditi di capitale e redditi diversi. Se nel periodo d'imposta il sodalizio non ha prodotto alcuno di questi redditi non ci sono imposte da pagare (non c'è imponibile fiscale). L'imposta sul reddito si applica sul totale dei diversi redditi prodotti nel periodo d'imposta. L'imposta è proporzionale: a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2004, l'aliquota dell'imposta (che si definisce Ires) è il 33%.

    NORMATIVA ULTERIORE IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

    Cos’è il registro del Coni delle associazioni sportive? vedi
    E’ un elenco telematico attivato presso il Coni in cui devono iscriversi le associazioni e società sportive dilettantistiche. Esso svolge una duplice funzione: racchiude tutti gli enti sportivi riconosciuti dal Coni in via definitiva (dopo il riconoscimento provvisorio effettuato dalle federazioni di appartenenza) e rappresenta l’elenco che annualmente il Coni invia all’Agenzia delle entrate al fine di individuare le associazioni e società sportive dilettantistiche che avrebbero diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per tale categoria di enti
    E’ ammissibile prevedere nello statuto di una Società sportiva dilettantistica, la possibilità, per il socio che intenda trasferire la propria quota societaria, di stabilire un prezzo diverso da quello della quota di capitale versato? vedi
    Non può essere condivisa una disposizione di questo genere, in quanto la cessione della propria quota con un sovraprezzo rispetto al capitale versato configura una fattispecie di distribuzione indiretta di utile, cosa espressamente vietata dalla lettera d) del comma 18, art. 90, della Legge 289/2002
    Le associazioni sportive sono tenute al rispetto degli adempimenti previsti dal Codice della Privacy in capo ai titolari del trattamento dei dati personali? vedi
    Il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) definisce come titolare del trattamento dei dati “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”. Tutti gli enti sportivi che effettuano in qualsiasi modo il trattamento dei dati personali dei propri associati o tesserati vengono così qualificati e pertanto ad essi si applicano tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti dal codice.
    A titolo esemplificativo, dunque, si dovrà fornire l'informativa sul trattamento dei dati, acquisire il consenso per il trattamento di dati personali per finalità che non siano quelle istituzionali, ottenere il consenso per il trattamento di dati sensibili, nominare gli incaricati del trattamento (tutte quelle figure che per l'esercizio delle funzioni loro assegnate verranno a conoscenza dei dati personali degli associati) e, se ritenuto necessario, un responsabile. Trattando i dati con l'ausilio di un computer dovranno, altresì, essere poste in essere tutte le misure minime di sicurezza previste dal citato decreto all'art. 34 (password di accesso differenziate per ogni utente, antivirus, firewall, copie di sicurezza etc.). Diviene invece obbligatoria la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) solo nel caso in cui vengano trattati dati sensibili (certificati medici ad es.) con strumenti elettronici.
    Si chiedono chiarimenti sul tema "certificazioni d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica". Ci sono obblighi specifici in merito? Se fosse obbligatorio sarebbe possibile ovviare a ciò compilando un'autocertificazione sostitutiva? vedi
    La dichiarazione sostitutiva della certificazione sanitaria non potrà mai essere valida in quanto solo un medico può valutare le condizioni fisiche di una persona. Fatta tale premessa si conferma che la certificazione medica è obbligatoria per tutte le attività poste in essere da società o associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal Coni o, per esso, dalle Federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva. Saranno questi ultimi organismi nazionali che, distinguendo tra le proprie attività quelle agonistiche da quelle non agonistiche determineranno il tipo di certificazione necessaria.
    E quali sono le regole per le società di capitali sportive dilettantistiche? vedi
    Per le società non vale la distinzione fra i diversi tipi di reddito ma tutta l'attività è ricondotta al reddito d'impresa. Conseguentemente, vi è sempre l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (anche se l'attività d'impresa ha chiuso l'esercizio in perdita) e di applicare l'Ires.
    Come si apre la partita Iva? vedi
    A seguito dell’apertura della posizione Iva, viene rilasciato un codice numerico o partita Iva. Il numero di partita Iva deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato agli Uffici finanziari, nonché nelle fatture di vendita o di acquisto.
    Le associazioni sportive dilettantistiche che intraprendono l’esercizio di un’impresa nel territorio dello Stato italiano devono farne comunicazione, entro 30 giorni, ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere redatta sul modello AA7/7, approvato con D.M. 12 novembre 2002. Il modello può essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze (www.finanze.it) o dal sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it) o da altri siti, purché riconoscibili.
    La comunicazione può essere:
  • presentata direttamente agli Uffici finanziari;
  • presentata all’Agenzia delle entrate per il tramite degli Uffici del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio (se l'associazione è tenuta alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA);
  • trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
  • Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’associazione.
    L'elenco dei clienti e fornitori reso obbligatorio dal “Decreto Bersani” si riferisce a tutti i fornitori e clienti delle associazioni sportive o solamente a quelli che fanno riferimento all'attività commerciale dei sodalizi? vedi
    La norma che ha reintrodotto l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori è l'art. 37, comma 8 del D.L. n. 223/2006, secondo il quale "i contribuenti Iva" hanno l'obbligo di trasmettere in via telematica l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l'elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori).
    Poiché la disposizione fa riferimento ai soggetti Iva, è logico ritenere che l'obbligo, per gli enti non commerciali, riguardi solo la gestione commerciale, rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
    Questo nuovo adempimento, difatti, non compete agli enti non commerciali che non hanno partita Iva.