GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICI
In che modo è possibile per una associazione sportiva gestire un impianto di proprietà di un ente pubblico? vedi
La forma più comune di gestione è definita “Gestione Convenzionata”: in questo caso il soggetto pubblico rimane il proprietario dell’impianto, ma, attraverso un specifica convenzione, ne affida la gestione ad un soggetto privato con cui concorda le forme d’uso e di conduzione. Per convenzione si intende un atto contrattuale attraverso cui proprietario e gestore regolamentano le forme della gestione, concordando i reciproci livelli di responsabilità. In particolare, la convenzione deve regolamentare: l’uso dell’impianto, gli oneri e ricavi, le responsabilità, i tempi, i controlli, le penali, altri clausole particolari.
Tale forma di gestione convenzionata tra ente locale e società sportiva è la formula di gestione su cui vanno orientandosi sempre più frequentemente gli enti locali, impossibilitati come sono a fare fronte ai problemi di funzionamento dell’impiantistica sportiva. In pratica, si tratta di un accordo diretto tra il proprietario dell’impianto e gli utilizzatori dello stesso, con cui questi ultimi si impegnano a garantirne il funzionamento: la società sportiva in questo modo assume il duplice ruolo di utilizzatrice dell’impianto e di responsabile della sua stessa gestione.
Tale forma di gestione convenzionata tra ente locale e società sportiva è la formula di gestione su cui vanno orientandosi sempre più frequentemente gli enti locali, impossibilitati come sono a fare fronte ai problemi di funzionamento dell’impiantistica sportiva. In pratica, si tratta di un accordo diretto tra il proprietario dell’impianto e gli utilizzatori dello stesso, con cui questi ultimi si impegnano a garantirne il funzionamento: la società sportiva in questo modo assume il duplice ruolo di utilizzatrice dell’impianto e di responsabile della sua stessa gestione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nel caso in cui una associazione sportiva dilettantistica avesse la gestione di un impianto sportivo, sorgono in capo alla stessa obblighi di natura assicurativa? vedi
Al momento, salvo quanto previsto dall'articolo 51 della legge 289/2002, relativo agli obblighi assicurativi per i tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, non sussistono obblighi assicurativi in capo ad un gestore di impianti sportivi. Questo non esclude l’opportunità di procedere ad una copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi connessa a tale tipo di attività.
A quali norme bisogna attenersi nella gestione di un impianto sportivo? vedi
In linea generale, si possono distinguere tre categorie di norme:
- quelle di Legge (principalmente di sicurezza, igiene, scolastiche, etc..), promulgate dagli organi centrali o delegati dello Stato (Ministeri, Regioni, Amministrazioni locali)
- le norme tecnico-sportive (attinenti alle caratteristiche tecnico-sportive degli impianti ed alle relative attrezzature), di competenza del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali
- le norme commerciali (relative principalmente ai diversi componenti), di competenza di enti normatori come l’UNI (Ente di Unificazione Italiano), l’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) ed il CEN (Comitato Europeo di Normazione).
- quelle di Legge (principalmente di sicurezza, igiene, scolastiche, etc..), promulgate dagli organi centrali o delegati dello Stato (Ministeri, Regioni, Amministrazioni locali)
- le norme tecnico-sportive (attinenti alle caratteristiche tecnico-sportive degli impianti ed alle relative attrezzature), di competenza del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali o Internazionali
- le norme commerciali (relative principalmente ai diversi componenti), di competenza di enti normatori come l’UNI (Ente di Unificazione Italiano), l’ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) ed il CEN (Comitato Europeo di Normazione).
Il gestore dell’impianto è responsabile per i beni introdotti da chi frequenta l’impianto stesso? vedi
Il riferimento normativo è dato dall’art. all'art. 1786 C.C. che estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (art. 1783 e ss. C.C.). Occorre chiarire se tra gli esercizi “simili”, a cui fa riferimento l'art. 1786 C.C., possano rientrare anche i circoli sportivi. Ciò in quanto secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, l’elencazione di cui all'art. 1786 C.C. deve ritenersi estesa ad ogni attività che comporti l’erogazione di prestazioni implicanti la necessità o anche l’opportunità di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolarne il godimento. In sostanza il riferimento è a quei beni che non possono essere mantenuti sotto il diretto controllo del cliente senza che ciò costituisca ostacolo o addirittura impedisca la fruizione della prestazione.
Restano, invece, sotto la diretta vigilanza, e quindi responsabilità, del cliente quelle cose di cui lo stesso non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un intralcio per il godimento della prestazione.
Chiarito quanto sopra bisogna poi distinguere tra cose affidate in custodia al gestore e quelle portate nei locali ma non consegnate. Nel primo caso il gestore, salvo che ricorra un’ipotesi di forza maggiore, risponderà illimitatamente della perdita della cosa; nel secondo caso la responsabilità del gestore sarà parametrata prezzo della prestazione ricevuta nell'esercizio, quale, per esempio, il costo dell'accesso alla piscina o alla palestra e simili.
Occorre precisare, infine, che le clausole di esonero della responsabilità suddetta, che spesso vengono esposte all'interno degli spogliatoi dei centri sportivi, non hanno alcun rilievo non potendo per sé stesse operare per escludere la responsabilità.
Restano, invece, sotto la diretta vigilanza, e quindi responsabilità, del cliente quelle cose di cui lo stesso non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un intralcio per il godimento della prestazione.
Chiarito quanto sopra bisogna poi distinguere tra cose affidate in custodia al gestore e quelle portate nei locali ma non consegnate. Nel primo caso il gestore, salvo che ricorra un’ipotesi di forza maggiore, risponderà illimitatamente della perdita della cosa; nel secondo caso la responsabilità del gestore sarà parametrata prezzo della prestazione ricevuta nell'esercizio, quale, per esempio, il costo dell'accesso alla piscina o alla palestra e simili.
Occorre precisare, infine, che le clausole di esonero della responsabilità suddetta, che spesso vengono esposte all'interno degli spogliatoi dei centri sportivi, non hanno alcun rilievo non potendo per sé stesse operare per escludere la responsabilità.
Quali sono le eventuali conseguenze di danni causati dalle strutture presenti nell’impianto sportivo? vedi
La responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 è configurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa stessa che comporti il potere di intervento sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi.
Per il verificarsi della responsabilità sancita dall’art. 2051 c.c. è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa cagionato. Il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì “dalla cosa”; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno. Qualora la cosa è semplicemente il tramite del danno prodotto da fattori estranei, quali il comportamento del danneggiato o di un terzo, non insorgerà tale forma di responsabilità.
Per il verificarsi della responsabilità sancita dall’art. 2051 c.c. è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodia ed il danno dalla stessa cagionato. Il danno deve essere stato arrecato non già “con la cosa”, bensì “dalla cosa”; in tal modo volendosi intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno. Qualora la cosa è semplicemente il tramite del danno prodotto da fattori estranei, quali il comportamento del danneggiato o di un terzo, non insorgerà tale forma di responsabilità.
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Cos’è l’Istituto per il Credito Sportivo? vedi
E’ un ente di diritto pubblico destinato all’esercizio del credito, sotto forma di mutui a medio-lungo termine a condizioni particolarmente vantaggiose, nei confronti di soggetti che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendono costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive. La durata dei mutui è estensibile fino a 15 anni su richiesta del mutuatario.
Chi si può rivolgere all’ICS? vedi
I soggetti che possono fruire del credito sono, oltre agli Enti Pubblici e gli altri enti che, a seguito della L. 50/83, hanno natura privatistica:
- FSN, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
- Società e associazioni sportive
- Enti morali che perseguono, sia pure indirettamente e senza scopi di lucro, finalità sportive e ricreative
- Società ed associazioni culturali
- Ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ricreative e culturali.
Tutti questi soggetti, per essere ammessi ai finanziamenti, devono essere in grado di offrire idonee garanzie, che possono essere di qualsiasi tipo: reali, mobiliari e immobiliari, personali e fideiussorie. Va precisato che, con la modifica dello statuto intervenuta di recente, è possibile per l’ Istituto accettare, in garanzia delle operazioni di finanziamento, la cessione di rate di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici.
- FSN, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
- Società e associazioni sportive
- Enti morali che perseguono, sia pure indirettamente e senza scopi di lucro, finalità sportive e ricreative
- Società ed associazioni culturali
- Ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive ricreative e culturali.
Tutti questi soggetti, per essere ammessi ai finanziamenti, devono essere in grado di offrire idonee garanzie, che possono essere di qualsiasi tipo: reali, mobiliari e immobiliari, personali e fideiussorie. Va precisato che, con la modifica dello statuto intervenuta di recente, è possibile per l’ Istituto accettare, in garanzia delle operazioni di finanziamento, la cessione di rate di contributi concessi dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici.