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Gestione Società

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Quali sono gli elementi costitutivi di una associazione non riconosciuta? vedi
L'associazione può definirsi un organismo unitario, considerato dall'ordinamento quale soggetto di diritto, come un ente fornito di capacità propria e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo, anche se privo di personalità giuridica.
Gli elementi necessari alla sussistenza di tale fattispecie sono: la pluralità di persone fisiche (elemento personale); il patrimonio o fondo comune (elemento patrimoniale); lo scopo istituzionale (elemento teleologico).
Il contratto di associazione è un atto di autonomia contrattuale, dove le parti possono essere due o più di due e dove, in ogni caso, le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.
Lo scopo dell'associazione è di natura ideale e, comunque, di natura non economica, in antitesi con le società lucrative (che perseguono lo scopo della divisione degli utili realizzati con l'esercizio di un'attività economica) e con le società cooperative (il cui scopo mutualistico, pur diverso da quello lucrativo, resta sempre uno scopo di natura economica). Questo principio viene recepito dallo statuto del Coni che prevede, ai fini del riconoscimento sportivo, che le associazioni sportive: «non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità».
L’assenza di fine egoistico nella partecipazione alla vita di un’associazione sportiva è confermata anche dalla previsione dell’articolo 90, comma 18 della legge 27 dicembre 2002, numero 289, secondo la quale conferma gli statuti delle società e associazioni sportive devono contenere il principio dell’assenza di ogni scopo di lucro, sia diretto che indiretto.
La limitazione relativa allo scopo non significa, però, imporre vincoli al tipo d’attività che l'associazione esercita: un ente associativo può infatti ben svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento dello scopo.
Quali sono le caratteristiche delle associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato e come si costituiscono? vedi
L'atto costitutivo delle associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento deve essere redatto con atto pubblico e, a norma dell’articolo 16 del Codice civile, deve contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, sull’estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Il riconoscimento comporta l'acquisto della personalità giuridica, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell'associazione.
Le associazioni riconosciute godono quindi di un’autonomia patrimoniale perfetta: esiste infatti una distinzione precisa tra patrimonio dell’associazione e patrimonio del singolo associato, nel senso che i creditori dell’associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati ma solo sul patrimonio dell’associazione e nello stesso tempo i creditori dei singoli associati non possono far valere i propri diritti sul patrimonio associativo.
Il riconoscimento coincide con l’iscrizione negli appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e prefettizi. Negli stessi registri devono essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. Condizione per il riconoscimento della personalità giuridica, oltre a tutte le condizioni richieste dalla legge o da regolamento per la costituzione dell’ente, è che lo scopo sia “possibile e lecito” e che il patrimonio si presenti “adeguato alla realizzazione dello scopo”. La consistenza di quest’ultimo deve essere dimostrata da idonea documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento.
È possibile costituire un’associazione sportiva in forma di Onlus? vedi
Sono considerate Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (in sigla, Onlus), le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società che prevedano espressamente lo svolgimento di attività in determinati settori, tra i quali è effettivamente ricompreso anche lo “sport dilettantistico” e che, tra l’altro, perseguano esclusivamente “finalità di solidarietà sociale”. Per quanto riguarda le associazioni sportive, tali finalità si intendono perseguite solo ove l’attività sia “diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”. Pertanto, le associazioni sportive potranno definirsi Onlus nel solo ed unico caso in cui la loro attività prevalente sia rivolta a soggetti in condizioni di disagio come meglio sopra descritte.
Cos'è una polisportiva e come si costituisce? vedi
Il termine "polisportiva" si riferisce, normalmente, ad una associazione sportiva, riconosciuta o no, caratterizzata dallo svolgimento di diverse discipline sportive. La polisportiva si costituisce quindi secondo le fattispecie tipiche delle associazioni. Può essere composta da persone fisiche associate o avere natura di associazione di secondo livello, dove gli associati sono altre associazioni sportive, ognuna delle quali pratica uno specifico sport.
Nel primo caso, la polisportiva può essere suddivisa in sezioni, dotate o meno di autonomia finanziaria, ma comunque tenute alla redazione di un unico bilancio consolidato. Nei confronti delle varie Federazioni sportive nazionali risponde l'organo amministrativo della polisportiva. Può essere nominato un responsabile o un coordinatore di sezione, che risponde del proprio operato al consiglio direttivo della polisportiva. L'assemblea dei soci è formata da tutte le persone fisiche socie, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata. Ciò comporta, di solito, un "prevalere" decisionale da parte degli "sport" più popolari rispetto agli altri. Tutti i diritti sportivi e le conseguenti responsabilità dell'attività delle singole sezioni ricadono, comunque, in capo al consiglio direttivo della polisportiva. Il riconoscimento ai fini sportivi avviene per ogni singola sezione che lo richiede utilizzando la seguente denominazione "Polisportiva XXXXX dilettantistica sezione yyyyy".
Nel secondo caso, invece, ogni singolo associato, a sua volta dotato di soggettività, ha una propria affiliazione. Della propria attività risponde esclusivamente la compagine associativa dell'associazione aderente mentre il bilancio della polisportiva è formato, esclusivamente, dai proventi propri dell'ente. Tale soluzione si percorre, di solito, nella gestione di un impianto sportivo, dove le varie associazioni che lo utilizzano si riuniscono per ottenere dall'ente proprietario la delega alla gestione dello stesso.
Come si chiude un’associazione sportiva? vedi
L'associazione non riconosciuta si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto, quali:
  • la scadenza dell'eventuale termine di durata,
  • la deliberazione in tal senso dell'assemblea,
  • il raggiungimento dello scopo,
  • la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,
  • il venire meno di tutti gli associati.
  • Il verificarsi di una delle suddette cause non determina, però, l'estinzione dell'associazione ma colloca questa in uno «stato di liquidazione»: si dovrà quindi provvedere ad esigere i crediti e a pagare i debiti previa vendita, se necessaria, dei beni dell'associazione e, solo quando tutti i debiti siano stati pagati, si determina la vera e propria estinzione dell'ente. Se dopo le operazione di liquidazione residua un attivo, questo sarà devoluto secondo quanto stabilito nello statuto o secondo deliberazione assembleare per finalità di natura sportiva. È, comunque, da ritenersi esclusa una ripartizione del residuo attivo fra gli associati superstiti, incompatibile con la natura ideale e non economica degli scopi dell'associazione. L'organo competente a deliberare lo scioglimento dell'associazione e l'eventuale devoluzione del suo patrimonio residuo è l'assemblea degli associati che, secondo quanto dispone l'articolo 23, comma 3, del Codice civile, delibera validamente con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati stessi.

    SOCIETÀ DI CAPITALI

    La società sportiva di capitali in cosa differisce da una normale società di capitali che produce beni o servizi? vedi
    La società sportiva di capitali è, a tutti gli effetti una società che deve costituirsi e gestirsi secondo i principi stabiliti dal libro quinto del codice civile. Essa deve quindi necessariamente costituirsi per atto pubblico, sottoscrivere il capitale sociale minimo previsto per i vari tipi di società, redigere il bilancio di esercizio secondo i principi contabili del citato codice e di quelli dell’Unione europea, rispettare le modalità di iscrizione e deposito degli atti presso le competenti Camere di Commercio. A differenza delle "altre", la società sportiva di capitali deve, però, escludere ogni forma di possibile riparto, diretto o indiretto di utili e rispettare anche le indicazioni di cui ai commi 17 e 18 dell’articolo 90 della legge numero 289/02.

    COMITATO ORGANIZZATORE

    Cos’è un comitato organizzatore? vedi
    Si definisce un "comitato" come un'organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale (e quindi non egoistico), mediante la raccolta pubblica di fondi.
    La costituzione del comitato non richiede alcuna forma particolare neppure se ad esso partecipino enti pubblici, purché la sua attività sia svolta nell'ambito del diritto privato.
    Nel caso in cui, invece, il comitato intenda procedere per ottenere la personalità giuridica occorre che l'atto costitutivo rivesta la forma dell'atto pubblico (come avviene per le associazioni che vogliono chiedere il riconoscimento).
    Sono elementi di identificazione di un comitato la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, la struttura chiusa del rapporto e lo scopo.
    Denominazione e durata, peraltro, non sono ritenute essenziali. La prima, infatti, non è prevista dalla legge e la seconda non è un elemento sicuro, ma può legittimamente essere variabile e dipendente dal raggiungimento dello scopo prefissato. Lo stesso può dirsi della pubblica sottoscrizione, anch'essa normale, ma non essenziale dal momento che alcune manifestazioni si realizzano con i fondi precostituiti.
    Elemento qualificante è invece la struttura chiusa del rapporto, vale a dire la circostanza che lo scopo deve essere raggiunto ad opera di un gruppo ristretto di persone, i cosiddetti promotori (a differenza di quanto accade nelle associazioni che sono "a struttura aperta", ossia consentono il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso le adesioni successive).
    Lo scopo è poi l'elemento più caratterizzante del comitato, qualificato com'è dalla sua natura altruistica e soprattutto, dal suo porsi come qualcosa di esterno rispetto gli interessi dei promotori. A differenza di quanto avviene nelle associazioni, dove lo scopo è diretto esclusivamente alla realizzazione di interessi propri degli stessi associati (si alle associazioni ricreative e sportive), lo scopo del comitato è invece diretto ad un interesse collettivo diverso da quello particolare di ogni singolo promotore ed è ciò che accade per i comitati di soccorso, di beneficenza o di opere pubbliche.
    Il comitato viene identificato con un'associazione non riconosciuta ma, a differenza di quanto avviene nelle associazioni, il patrimonio non si costituisce attraverso i contributi degli associati bensì attraverso quelli di soggetti esterni quali i sottoscrittori.
    La differenza tra il comitato e l'associazione sta poi nel fatto che i componenti del primo hanno una destinazione vincolata per i fondi reperiti (ossia la realizzazione della manifestazione per la quale il comitato si è costituito) mentre quelli della seconda, nell'ambito dell'oggetto sociale, hanno una certa discrezionalità nell'utilizzo del proprio patrimonio.
    E’ appena il caso di ricordare che i comitati organizzatori non possono qualificarsi come associazioni sportive dilettantistiche e non sono pertanto soggetti alla specifica disciplina.
    Quale responsabilità per i componenti del comitato? vedi
    La responsabilità degli organizzatori, personale e solidale, ha la medesima funzione di quella gravante sugli amministratori dell'associazione, ovvero una funzione di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la cattiva gestione del patrimonio.
    Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte i suoi componenti (organizzatori e gestori) mentre i sottoscrittori sono tenuti soltanto ad effettuare le oblazioni promesse.
    Le obbligazioni del comitato e la correlativa responsabilità patrimoniale gravano quindi su tutti i suoi membri: ciò non è subordinato alla circostanza che essi abbiano deciso e compiuto l'atto dal quale derivano quelle conseguenze, poiché il loro titolo risiede nella partecipazione al gruppo ossia nella qualità di parte del contratto di comitato. Ed è per questo motivo che ogni membro è soggetto anche all'adempimento degli obblighi sorti prima del suo ingresso nel gruppo. Gli obblighi del comitato vincolano i suoi membri in forma solidale.
    Questa previsione si applica però alle sole obbligazioni negoziali, e non anche a quelle extracontrattuali che sorgono esclusivamente a carico dell’autore o degli autori dell’illecito. Pertanto, nella sfera di obbligazioni extracontrattuali, la responsabilità solidale dei componenti del comitato può ricorrere soltanto per l’inosservanza di obblighi posti a carico dell’intero comitato, in quanto gli obblighi di questo gravano su tutti e ciascuno dei componenti.
    Come si scioglie un comitato? vedi
    La legge prevede espressamente quali cause di estinzione del comitato l'insufficienza dei fondi raccolti, l'attuazione dello scopo e la sua impossibilità sopravvenuta. Ma oltre a queste, si possono ritenere cause di scioglimento quelle previste per le associazioni non riconosciute: il venire meno di tutti i componenti, la deliberazione assembleare in tal senso e infine qualsiasi altra causa estintiva prevista nell'atto costitutivo.
    Estinto il comitato è necessario provvedere alla destinazione dei fondi raccolti; in tal caso occorre innanzi tutto devolvere i beni secondo quanto è stato stabilito al momento della costituzione del comitato (se l'atto costitutivo nulla dispone in proposito, provvederà l'autorità governativa).
    La devoluzione prevista in sede di costituzione per poter essere valida deve essere stata inserita nel programma comunicato ai sottoscrittori. Se invece è affidata all'attività discrezionale della pubblica amministrazione deve perseguire finalità analoghe a quelle originarie del comitato.
    L'intervento dell'autorità governativa nella vita del comitato ed in particolare nella devoluzione dei beni si giustifica sia con l'interesse pubblico alla destinazione dei fondi secondo i fini del comitato, sia con la necessità di garantire gli stessi oblatori che, in qualità di terzi hanno effettuato l'oblazione per i fini annunciati dal comitato stesso.

    SVOLGIMENTO DELLA VITA ASSOCIATIVA NELLE ASSOCIAZIONI

    Quali sono gli organi di una associazione sportiva dilettantistica? vedi
    Si possono individuare almeno tre principali soggetti che svolgono una funzione di “governo” dell’ente collettivo:
  • l'assemblea (organo deliberante per eccellenza), formata dall'intera collettività degli associati che delibera per tutte le materie rientranti nella sua competenza a norma di statuto;
  • il consiglio direttivo, organo esecutivo e rappresentativo dell'ente, in quanto è proprio in virtù dell'operato dei propri componenti che vengono eseguite le deliberazioni assembleari, ed è proprio attraverso gli amministratori, che l'associazione agisce e stabilisce rapporti coi terzi;
  • il legale rappresentante, cioè colui al quale, in virtù delle disposizioni statutarie, è affidata la direzione del sodalizio.
  • Come si diventa associato di una associazione sportiva dilettantistica? vedi
    L'acquisto della qualità di associato può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione (così avviene per i fondatori) e può, altresì, essere successivo ad essa. L'adesione successiva ha, giuridicamente, la medesima natura della partecipazione originaria: entrambe si perfezionano nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Ciò significa, in sostanza, che per l'assunzione della qualità di associato non è sufficiente, come spesso accade, la semplice emissione di una tessera da parte dell'associazione. Deve infatti emergere la volontà d'associarsi dell'aspirante socio e quella d'associarlo dell'associazione. E' quindi preferibile che l'aspirante socio presenti domanda scritta d'ammissione all'associazione sulla quale il competente organo associativo esprima il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera. In questo modo potrà così dirsi realizzato quell'incontro di volontà sopra indicato, tale da far assumere a tutti gli effetti la qualità di socio al nuovo aderente.
    È possibile non ammettere all'associazione un aspirante socio? vedi
    Il vincolo associativo è, in linea generale, aperto a quanti, possedendo i requisiti richiesti dallo statuto, risultano appartenere alla categoria della quale l’associazione è l’espressione organizzata ed è, al tempo stesso, chiuso per coloro che non rientrano in suddetta categoria.
    Ciò tuttavia non vale ad imporre all’associazione l’obbligo di accogliere le domande di ammissione presentate da coloro che si dimostrino in possesso dei requisiti richiesti e non attribuisce a questi ultimi un diritto di ammissione né li legittima ad adire il giudice contro le deliberazioni che respingono la richiesta di ammissione.
    La richiesta di adesione all'associazione è una proposta contrattuale e l’accettazione di essa è, per la controparte, un atto di autonomia contrattuale, per sua natura incoercibile ed insindacabile dall’autorità giudiziaria. Il rigetto e l'accoglimento della domanda d'ammissione deve essere motivato e sarebbe senza dubbio inammissibile una clausola statutaria che esentasse gli amministratori dall'obbligo della motivazione.
    L'ingiusta reiezione della domanda di ammissione da parte di chi sia in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto (sotto il profilo giuridico ineccepibile come ogni qualsiasi proposta contrattuale non accettata dalla controparte) può presentare, all'interno dell'associazione, i caratteri di un provvedimento illegittimo ed esporre gli amministratori alle sanzioni che la legge prevede per il caso di violazione dei loro doveri. L'atto costitutivo e lo statuto potrebbero inoltre stabilire che sulla reiezione della domanda di ammissione si pronunci l'assemblea o un apposito organo costituito all'interno dell'associazione (collegio dei Probiviri). Anche i provvedimenti di questi organi sono, però, di fronte all'interessato, atti di autonomia contrattuale, insuscettibili di riesame giudiziario.
    Quali sono le caratteristiche dell'assemblea dei soci? vedi
    L’assemblea deve essere convocata, almeno una volta all’anno dagli amministratori per l’approvazione del bilancio d’esercizio e può inoltre essere convocata quando “se ne ravvisa l’utilità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Nel caso non vi provvedano gli amministratori la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale”.
    La partecipazione personale degli associati all’assemblea è condizione di validità delle deliberazioni della stessa, in quanto solo così viene garantita la discussione ed il contraddittorio tra essi; è ammessa la rappresentanza degli associati salvo che lo statuto non l’abbia escluso.
    Le leggi civilisti che e sportive prevedono che un’associazione sportiva deve possedere una struttura “democratica”. Il principio di “democraticità” che deve informare il rapporto associativo viene principalmente garantito attraverso l’esercizio effettivo del diritto di voto, di cui ogni socio è titolare, e la imprescindibile e conseguente partecipazione alle sedute assembleari. Democrazia significa infatti partecipazione e incidenza sulle decisioni attraverso la regola della maggioranza.
    Qualora le deliberazioni dell’assemblea siano contrarie alla legge, allo statuto o all’atto costitutivo, possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualsiasi associato o del pubblico ministero.
    Quali sono i compiti del Consiglio Direttivo? vedi
    Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di gestione dell’associazione e la rappresentanza nei confronti dei terzi.
    L’associazione può avere sia un unico amministratore sia una pluralità di amministratori che per l’appunto compongono il consiglio direttivo. Nel caso di composizione collegiale dell’organo esecutivo, questo delibera a maggioranza.
    La nomina dei primi amministratori è indicata nell’atto costitutivo, successivamente la competenza alla loro nomina è riservata all’assemblea dei soci.
    Chi ha il potere di rappresentare un’associazione sportiva e ne ha la rappresentanza processuale? vedi
    Le associazioni non riconosciute ed i comitati possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi tra gli associati, è conferita la Presidenza o la direzione. Seppure sforniti di capacità giuridica, questi soggetti hanno infatti una propria capacità sostanziale e processuale, che esplicano attraverso persone fisiche legate da rapporto organico e non di mera rappresentanza volontaria.
    Il conferimento della rappresentanza processuale a colui che ha la Presidenza o la direzione dell’associazione non riconosciuta non necessita di un esplicito conferimento di procura e si estende a qualsiasi giudizio riguardi il fondo comune ed il raggiungimento dello scopo.
    Sul piano sostanziale, la rappresentanza di chi agisce per l’associazione ha origine volontaria poiché di solito è collegata alla funzione assegnata dagli accordi sociali ad un certo organo interno. Essa nasce, come detto, da accordi, non necessita di alcuna procura legittimante e si estende a tutto quanto accede la materia di competenza dell’organo (cioè a quella che viene definita “funzione amministrativa” dell’organo stesso). Da ciò discende quindi che ogni atto compiuto dall’organo amministrativo al di là dei suoi poteri di rappresentanza non vincola l’associazione: chi ha agito senza potere risponde dei danni che il terzo provi di aver subito avendo senza colpa confidato nella regolarità dell’atto.
    Qualora poi esso agisca non solo senza avere il potere di rappresentanza ma anche senza il sottostante potere di gestione (vale a dire senza essere Presidente o senza avere neppure la carica di amministratore) l’atto compiuto può essere annullato dall’associazione. L’eventuale annullamento della delibera non deve, però, pregiudicare i diritti acquistati dei terzi di buona fede in esecuzione della delibera stessa.

    CONTABILITÀ E BILANCIO

    Quali sono i libri contabili o sociali obbligatori per una associazione sportiva? vedi
    Da un punto di vista civilistico nessun obbligo è imposto alle associazioni non riconosciute in relazione alla tenuta dei libri sociali e della contabilità sociale.
    Per una corretta amministrazione, oltre che a fini probatori, si consiglia comunque la tenuta dei seguenti libri sociali per i quali non è obbligatorio né la vidimazione iniziale né quella annuale:
  • libro dei soci: dove annotare cronologicamente i dati relativi ai soci, i versamenti relativi alla quota di iscrizione e alle quote annuali, i recessi, le esclusioni ed ogni altra annotazione.
  • libro verbali delle assemblee dei soci: in cui verbalizzare le delibere assembleari.
  • libro verbali del consiglio direttivo: in cui verbalizzare le delibere di tale organo.
  • (eventuale) libro verbale dei revisori: in cui verbalizzare tutte le ispezioni ed i controlli dei revisori.
  • Anche per quanto attiene la contabilità istituzionale non sussistono obblighi di natura civilistica se non quelli previsti dallo statuto dell'associazione. Risulta, comunque, sempre preferibile tenere una ordinata contabilità che possa agevolmente dimostrare la trasparenza della gestione. La contabilità sociale dovrebbe essere tale da rendere evidente, che l'associazione:
  • percepisce solo introiti istituzionali o qualora esercitasse anche attività commerciale, contabilizza separatamente le entrate istituzionali da quelle commerciali;
  • ha riportato al nuovo esercizio l'eventuale avanzo di gestione e che pertanto non vi è stata divisione di utili o sottrazione di somme;
  • ha rispettato gli oneri relativi alla corretta gestione dei rapporti di lavoro.
  • Quali sono gli obblighi per la redazione del bilancio?vedi
    In ordine alla redazione del bilancio alle associazioni sportive dilettantistiche si avverte che, secondo quanto disposto dal comma 18 dell’art. 90 della L. 289/2002, sussiste un generico obbligo di redazione di documenti contabili, senza che siano imposte a riguardo particolari formalità Dovranno pertanto essere gli associati, attraverso gli accordi interni a stabilire le regole per la reiezione o approvazione dei documenti contabili. L’obbligo di redigere un bilancio è altresì previsto ai fini fiscali. Le disposizioni tributarie prevedono, infatti, l’obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo i criteri statutari. Nello statuto quindi è necessario definire le modalità con cui si procederà a tale rendicontazione, nel quale siano evidenziate distintamente le attività istituzionali rispetto a quelle commerciali.
    Si ricorda, infine, che molte associazioni sportive usano adottare per l'esercizio sociale un periodo diverso da quello corrispondente all'anno solare. Di regola con apertura 1° luglio e chiusura 30 giugno.
    Sia nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare che nel caso in cui abbia diversa decorrenza è necessario che ne sia data esplicita indicazione nello statuto.
    Come vanno gestiti i movimenti di denaro relativi alla gestione dell'attività istituzionale? vedi
    Tutti i versamenti effettuati in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, e i pagamenti eseguiti dalle medesime, di importo inferiore a 516,46 euro, possono essere effettuate in contanti. Invece, quelli superiori alla predetta cifra devono essere effettuati attraverso conti corrente bancari o postali intestati all’associazione, con assegni non trasferibili bonifici ovvero carte di credito o bancomat. Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa né trasparente.
    E' quindi opportuno aprire un conto corrente bancario o postale, dove rilevare le movimentazioni finanziarie superiori al limite previsto.
    Chi non dovesse ottemperare all’obbligo di certificare i movimenti finanziari nelle modalità descritte andrebbe incontro a sanzioni di natura pecuniaria, oltre a decadere dalle agevolazioni di cui alla legge numero 398/91 (se si beneficia di queste disposizioni).

    ENTRATE FINANZIARIE

    Possono le Associazioni Sportive Dilettantistiche ricevere elargizioni a fini di liberalità? E quali le modalità ed i limiti per riceverle? vedi
    Va preliminarmente precisato che si ha “erogazione liberale” quando l’associazione sportiva non assume, a fronte dell’importo ricevuto, alcuna obbligazioni; pertanto non potranno mai rientrare in tale fattispecie, a mero titolo esemplificativo, i versamenti per la partecipazione a corsi o attività varie indette dall’associazione. Quando l’erogazione avviene a favore di un sodalizio sportivo, tale introito si qualifica per quest’ultimo come entrata “istituzionale”, e dunque non è soggetta a tassazione, a nulla rilevando la natura del soggetto donante (privato o pubblico).
    Chi effettua erogazioni liberali verso sodalizi sportivi dilettantistici, infatti, può godere di una detrazione dall’imposta lorda (Irpef) pari al 19% dell’importo donato, che solo al fine del calcolo dell’agevolazione non può superare l’importo di 1.500,00 euro per ciascun periodo d’imposta.
    Per le ASD la detrazione fiscale per il soggetto erogante è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale. La ricevuta dovrà essere bollata.
    Sulle ricevute dovrà essere scritto: “importo che beneficia del trattamento fiscale di cui all’articolo 15 primo comma lettera i – ter del testo unico delle imposte sui redditi”
    Sono istituzionali le entrate che derivano all'associazione dall'organizzazione di corsi a favore dei propri soci o tesserati? In che modo dovrà certificare le relative entrate? vedi
    Nel caso i fruitori di tali servizi risultino soci del sodalizio organizzatore dell’attività, o comunque tesserati alla Federazione nazionale o all’Ente di Promozione sportiva al quale l’associazione è affiliata, il provento riscosso è istituzionale. Pur in mancanza di uno specifico obbligo, è opportuno rilasciare ai frequentatori una ricevuta in carta libera, avendo cura di apporre la marca da bollo per le quietanze superiori all’importo di euro 77,47. Nel caso in cui i partecipanti ai corsi non siano soci o tesserati, il provento dovrà essere certificato con emissione di fattura a meno che l’associazione non abbia optato per gli adempimenti semplificati di cui alla legge numero 398/91. In tal caso non sussiste l’obbligo di fatturazione ma di autodichiarazione del corrispettivo riscosso.
    Quali sono le agevolazioni connesse all’iscrizione di minori a corsi sportivi? vedi
    Con la Finanziaria 2007 è stata introdotta una fattispecie di detrazione del 19% dall’Irpef per le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
    Per poter documentare il costo, la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, rilasciata dall'associazione, che deve indicare :
    a) i dati del soggetto che eroga il servizio sportivo ( denominazione e indicazione della sede legale)
    b) la causale del pagamento;
    c) il tipo dell’attività sportiva svolta;
    d) l’importo pagato;
    e) dati anagrafici del praticante l’attività sportiva
    f) codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
    I proventi di un'associazione sportiva che gestisce autonomamente un bar all'interno dei propri locali esclusivamente a favore dei propri associati sono soggetti a tassazione? vedi
    Quando un sodalizio sportivo gestisce autonomamente un bar, i relativi proventi sono considerati dalle norme tributarie sempre soggette a tassazione, anche se l’attività è rivolta in modo esclusivo a favore dei propri associati. In questo caso il sodalizio sarà tenuto ad espletare gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività commerciale, aprendo partita iva, e rilasciando per ogni operazione effettuata apposito scontrino (a meno che non abbia optato per il regime forfetario della legge numero 398/91).
    Se però il sodalizio è affiliato ad un ente di promozione sportiva, i proventi derivanti dalla somministrazione ai soci sono fiscalmente neutri, anche in corrispondenza di utili. A tal fine è necessario che l’attività in esame sia effettuata presso i locali o la sede del sodalizio stesso, che essa sia strettamente complementare alle attività istituzionali (sportive) poste in essere dal sodalizio, ed a favore esclusivo dei soci dell’associazione medesima o tesserati dell'ente di promozione sportiva cui fa parte il sodalizio stesso.
    L’attività di “somministrazione”, qui in commento, riguarda esclusivamente la cessione ai soli soci di alimenti e bevande, comprendendo, ad esempio, la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti ma non si riferisce all’attività di ristorazione (intesa come attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.
    È da considerarsi attività commerciale la vendita di abbigliamento sociale ad atleti tesserati? E quale è la disciplina applicabile per la diffusione di periodici all’interno dell’associazione? vedi
    La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 148 del Tuir, da ritenersi sempre attività commerciale, anche se fatta in favore di associati o tesserati. Pertanto le quote introitate dalla cessione di abbigliamento sportivo assume rilevo sia ai fini Iva che Ires. Diverso sarebbe il caso in cui il materiale sportivo fosse semplicemente ceduto a titolo gratuito ai soci.
    In riferimento alla seconda parte del quesito sottoposto, si evidenzia che, ove lo statuto dell’ente abbia i requisiti previsti dal comma 8 dell'articolo 148 del Tuir, troverà applicazione l’ultima parte del terzo comma dello stesso articolo, in cui è prevista l’irrilevanza fiscale delle “cessioni anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
    Qual è la natura e la relativa disciplina fiscale dei proventi delle associazioni sportive dilettantistiche derivanti dalla vendita di beni ai propri associati. vedi
    La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 148 del Tuir, da ritenersi sempre attività commerciale, anche se fatta in favore di associati o tesserati. Pertanto il corrispettivo assume rilevo sia ai fini Iva che Ires. I soggetti che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91 sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne consegue che, se richiesto espressamente dall’acquirente, sarà obbligatoria l’emissione di fattura con Iva, altrimenti l’ associazione sportiva potrà liberamente determinare le modalità attraverso le quali giustificare tali ricavi.

    PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONE

    Quali sono le differenze tra pubblicità e sponsorizzazione? vedi
    La distinzione tra proventi da sponsorizzazione e proventi da pubblicità è strettamente correlata all’esistenza o meno di un rapporto non occasionale con l’organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo sportivo. Sul punto si era espressa anche la Corte di Cassazione stabilendo che “in relazione, per esempio, ad un evento sportivo, si ha mera pubblicità se l’attività promozionale è rispetto all’evento stesso in rapporto di semplice occasionalità (è il caso dei cartelli collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico), mentre si ha sponsorizzazione se fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento.
    Il contratto di sponsorizzazione deve essere registrato? vedi
    Per quanto riguarda l'imposta di registro, occorre innanzitutto rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quelli per i quali sia previsto l'obbligo della registrazione. L'imposta non sarà, pertanto, dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto; in tal caso si dovrà procedere alla registrazione del contratto medesimo. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in ordine all'adempimento del contratto e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto stesso per il suo utilizzo giudiziario, l'obbligo impositivo suddetto nascerà immediatamente. In questo caso essendo il contratto già stato sottoposto ad Iva l’imposta verrà applicata in misura fissa e non proporzionale.
    Qual è la disciplina Iva sui contratti di sponsorizzazione? vedi
    L'Iva trova applicazione rispetto a tutte «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio d'impresa». Tenuto conto della natura propria delle prestazioni promo-pubblicitarie si ricava facilmente come queste ultime rientrino nella categoria delle prestazioni di servizi appena accennate. Ai fini dell'applicazione dell'Iva, tuttavia, pur trattandosi di prestazioni di servizi è necessario stabilire se e quando queste prestazioni siano effettuate nell'esercizio di impresa.
    Per gli enti non commerciali, sebbene la loro attività istituzionale non costituisca esercizio d'impresa, la legge presume la commercialità delle prestazioni promo-pubblicitarie (articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica numero 633/1972). Ciò sta a significare che, secondo il legislatore, quando l'associazione effettua questo genere di prestazioni si ha «esercizio d'impresa». In via consequenziale è possibile ricavare quindi, come gli importi derivanti da attività a carattere promo-pubblicitario subiscano il gravame della normale aliquota Iva.
    Tuttavia, per l'applicazione di tale imposta la relativa disciplina richiede espressamente che la suddetta attività d'impresa sia altresì esercitata «abitualmente». Pertanto, qualora la prestazione promo-pubblicitaria venga posta in essere solo occasionalmente, ossia senza ripetitività, anche solo annuale, e senza programmazione della stessa (e sempre che non sia di cospicuo importo), venendo meno il requisito dell'abitualità richiesto, il sodalizio non sarà tenuto ad assoggettare ad Iva l'importo della sponsorizzazione.
    L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 165/E del 2000 ha chiarito che sulle operazioni di pubblicità la percentuale di detrazione forfetaria, per le associazioni che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge numero 398/1991, è quella generale del 50%. Per le sponsorizzazioni, invece, la detrazione è solo del 10%.