Titolo I Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi Art. 1 Definizione Sono Enti di Promozione Sportiva (EPS) le Associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate. - - torna su - - Art. 2 Attività Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano le seguenti attività:
- - torna su - - Art. 3 Riconoscimento Con riferimento ai requisiti di cui all'art.27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi di Ente di Promozione Sportiva è necessario:
- - torna su - - Art. 4 Verifiche Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 è dimostrato mediante la presentazione di:
Il CONI si riserva la facoltà di verificare i dati comunicati anche attraverso il controllo delle schede di affiliazione, della composizione degli Organi delle strutture delle Società/Associazioni sportive, nonché dei tabulati riferiti agli iscritti, che dovranno trovare riscontro con documentazione probante conservata presso la Segreteria dell'Ente di Promozione stesso. Negli anni successivi al riconoscimento, entro il mese di dicembre, la verifica sul possesso e consistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 - da utilizzare anche ai fini contributivi - sarà effettuata con apposita dichiarazione di veridicità del Presidente dell'Ente. Soltanto per le variazioni deve essere adottata la procedura di cui al precedente secondo capoverso. - - torna su - - Art. 5 Revoca La perdita anche di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3 comporterà la revoca del riconoscimento ai fini sportivi dell'Ente di Promozione Sportiva. - - torna su - - Art. 6 CUSI Le disposizioni di cui ai presenti artt. 3, 4, 5, e 8, non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario. - - torna su - - Art. 7 Camera di conciliazione e arbitrato dello Sport Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati sono di competenza della Camera di conciliazione e arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI secondo quanto sancito all'art.12 dello statuto del CONI, a condizione che tale norma sia recepita nello Statuto dell'EPS. - - torna su - - Art.8 Obblighi di denuncia L'Organo statutario dell'EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni. Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS medesimo e il Presidente del CONI. Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia. Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell'articolato dei successivi Titolo II e Titolo III. - - torna su - - Art. 9 Disciplina transitoria Gli EPS riconosciuti in base alla normativa previgente devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, con riferimento al tesseramento dell'ultima stagione sportiva per i punti c) e d), entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo Statuto del CONI. Il mancato adeguamento nei termini sopra indicati determinerà la revoca del riconoscimento stesso. - - torna su - - Art. 10 Norma transitoria In considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti indispensabili all'applicazione della "Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", per l'anno 2001 si fa ancora riferimento a quanto approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibere 884/1996 e 953/1997. - - torna su - - Titolo II Regolamento per la determinazione e la concessione dei contributi Art.1 Risorse finanziarie Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) eroga annualmente contributi agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta. Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti. Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 3. - - torna su - - Art.2 Attività ammesse a contribuzione L'entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS , con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a: Consistenza organizzativa La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al titolo I, art.3, del Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi:
Per attività svolte nel campo della Promozione Sportiva si intendono quelle:
- - torna su - - Art. 3 Determinazione del contributo Il CONI nell'approvazione del proprio bilancio annuale di previsione determina la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva, che viene tempestivamente resa nota agli Enti stessi. Da tale somma complessiva la Giunta Nazionale del CONI detrae il 15% che costituisce l'entità del contributo assegnato al CUSI, stante la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione della sua finalità di sviluppo dello sport universitario. La somma destinata agli EPS (depurata della entità riferita al CUSI) viene così assegnata:
I dati di riferimento sono quelli comunicati dagli EPS entro il mese di dicembre di ogni anno, così come disposto all'art.4 del Regolamento per il Riconoscimento ai fini sportivi degli Enti stessi. Per quanto attiene alla citata quota del 50%, riferita alla progettualità, il CONI provvede applicando i seguenti criteri di valutazione:
Per quanto attiene alla ultima quota del 20%, il CONI valuta i programmi/obiettivi raggiunti applicando i seguenti criteri:
- - torna su - - Art.4 Tempi e modalità di erogazione. Il contributo così come determinato per ciascun EPS viene erogato verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi:
Nel caso in cui vi sia ritardo nell'approvazione del bilancio del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Ente di Promozione Sportiva, operativo esclusivamente per i movimenti riferiti ai contributi CONI, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell'EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Eventuali deroghe presentate dagli Enti potranno essere accordate, previa valutazione delle specifiche esigenze presentate da ciascun Ente. - - torna su - - Art. 5 Contribuzione nuovo EPS Il nuovo Ente di Promozione Sportiva è ammesso a contributo nell'anno successivo a quello di riconoscimento. - - torna su - - Art.6 Documentazione Entro il mese di dicembre di ciascun anno gli EPS presentano al CONI una domanda di contribuzione dichiarando che il proprio Statuto prevede entrate proprie oltre il contributo del CONI, allegando:
Quanto sopra resta valido anche per il CUSI ad eccezione della indicazione del numero progressivo da apporre sulle "SCHEDE DI PROGETTO a preventivo". - - torna su - - Art.7 Controllo Fermo restando la responsabilità dell'Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS, il CONI – almeno una volta all'anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione giustificativa delle spese riferibili al contributo erogato. Resta salvo il potere del CONI, in caso di segnalazione o denuncia aventi ad oggetto irregolarità nell'utilizzazione delle somme erogate, di adottare le misure ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, nei limiti delle facoltà di indagine stabilite dagli Organi vigilanti. Il CONI può disporre in ogni momento la sospensione dei contributi in caso di gravi violazioni, accertate dagli Organi competenti dell'EPS, alle norme statutarie di quest'ultimo, o utilizzo dei contributi per attività non previste all'art.2 e nel bilancio di previsione di cui all'art.6, del presente Regolamento. - - torna su - - Art.8 Norma transitoria Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento il 20% attinente al raggiungimento dei risultati/obiettivi farà cumulo con il 50% riferito alla progettualità. - - torna su - - Titolo III Regolamento di amministrazione e contabilità Art. 1 Principi Generali La normativa che segue fa esclusivo riferimento alla gestione del contributo annuale erogato dal CONI. La gestione di tale contributo si svolge in base al bilancio di previsione annuale, deliberato dagli Organi statutari e corredato dalla relazione degli Organi di controllo degli EPS. Il bilancio di previsione – riferito al solo contributo CONI - deve essere redatto in conformità all'articolazione delle voci descritte nella modulistica appositamente predisposta. L'unità temporale della gestione è l'esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. La gestione è unica come unico è il relativo bilancio per quanto riguarda il contributo CONI. - - torna su - - Art. 2 Bilancio e programmazione Ai fini di una rappresentazione programmatica del bilancio di previsione riferito al contributo CONI, l'esposizione dei costi e dei ricavi è strutturata in riferimento alla fonte di provenienza delle risorse ed agli obiettivi e destinazione delle spese. Della rappresentazione programmatica è fatta illustrazione nel predisposto quadro di sintesi, ricompreso nella relazione del Presidente dell'EPS di cui al successivo art. 3. - - torna su - - Art. 3 Criteri di formazione del bilancio di previsione Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza ed è rappresentato in voci di spesa riferite alle attività ammesse a contribuzione. Il bilancio di previsione deve risultare a pareggio. Il bilancio di previsione è accompagnato da:
- - torna su - - Art. 4 Classificazione delle entrate e delle uscite Ai fini della predisposizione del bilancio per le attività ammesse a contribuzione, le entrate e le uscite sono classificate nelle seguenti voci: Entrate Entrate contributo CONI Uscite Spese correnti - - torna su - - Art. 5 Obiettivi - Programmi di attività L'Organo statutario nazionale dell'EPS in sede di deliberazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente, approva gli obiettivi di cui al precedente art. 3. Sulla base degli obiettivi, l'Organo statutario competente approva i programmi di attività contenenti gli oneri presunti di spesa che devono rispecchiare i principi della trasparenza della gestione. Le modifiche agli obiettivi ed ai programmi di attività, con le relative variazioni di bilancio, sono sottoposte dal Presidente dell'EPS all'approvazione dell'Organo statutario competente entro il mese di settembre e trasmesse al CONI – Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti per l'approvazione. Gli EPS restano responsabili nei confronti del CONI della organizzazione delle attività programmate anche nel caso in cui affidino a terzi la gestione delle stesse. - - torna su - - Art. 6 Accertamento e riscossione delle entrate L'entrata accertata del contributo CONI è iscritta come competenza dell'esercizio di ogni anno. L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente programma di attività. Le rate del contributo CONI vengono accreditate dal CONI sul conto corrente dell'EPS come richiamato all'art. 4 comma 4 del Regolamento per la determinazione della concessione di contributi. - - torna su - - Art. 7 Assunzione degli impegni, effettuazione e liquidazione delle spese. Trova piena applicazione la normativa vigente civilistica e fiscale. - - torna su - - Art. 8 Riporto degli stanziamenti per particolari programmi e accertamento dei crediti e debiti. Con deliberazione dell'Organo statutario competente, le somme stanziate per particolari programmi di attività in corso di esecuzione, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta del contributo dell'anno. Tale riporto dovrà essere evidenziato in sede di conto consuntivo, nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione. La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio; le entrate accertate e non riscosse costituiscono crediti mentre le spese impegnate e non pagate costituiscono debiti, compilando alla chiusura del rispettivo esercizio la situazione analitica dei crediti e dei debiti. - - torna su - - Art. 9 Deliberazione del conto consuntivo Il conto consuntivo è accompagnato da:
Il conto consuntivo è deliberato dall'Organo Statutario Nazionale dell'EPS nel tempo sufficiente per essere trasmesso al CONI - Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti, con i relativi allegati, entro il termine previsto all'art. 6 del Titolo II. - - torna su - - Art. 10 Organizzazione e Gestione Territoriale Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione territoriale valgono le norme Statutarie di ciascun EPS, fermo restando la responsabilità della documentazione inerente i trasferimenti dall'EPS alla propria Organizzazione Territoriale e viceversa per la realizzazione dei programmi di attività. I pagamenti a valere sui fondi del CONI sono effettuati secondo le disposizioni di legge. Per quanto attiene la contabilità di esercizio anche la struttura territoriale deve attenersi alle disposizioni di legge. - - torna su - - Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti Compiti e modalità di controllo Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica la regolarità della gestione e della contabilità, la corrispondenza del consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri compiti assegnati dalle norme di legge, come recepito nello statuto di ciascun Ente. - - torna su - - | ||||||||||||||||