:: Regolamento
Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva

Titolo I
   Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi
Art. 1 Definizione
Art. 2 Attività
Art. 3 Riconoscimento
Art. 4 Verifiche
Art. 5 Revoca
Art. 6 CUSI
Art. 7 Camera di conciliazione e arbitrato dello sport
Art. 8 Obblighi di denuncia
Art. 9 Disciplina transitoria
Art. 10 Norma transitoria


Titolo II
   Regolamento per la determinazione e la concessione dei contributi
Art. 1 Risorse finanziarie
Art. 2 Attività ammesse a contribuzione
Art. 3 Determinazione del contributo
Art. 4 Tempi e modalità di erogazione
Art. 5 Contribuzione nuovo EPS
Art. 6 Documentazione
Art. 7 Controllo
Art. 8 Norma transitoria


Titolo III
   Regolamento di amministrazione e contabilità
Art. 1 Principi Generali
Art. 2 Bilancio e programmazione
Art. 3 Criteri di formazione del bilancio di previsione
Art. 4 Classificazione delle entrate e delle spese
Art. 5 Obiettivi – Programmi di attività
Art. 6 Accertamento e riscossione delle entrate
Art. 7 Assunzione degli impegni, effettuazione e liquidazione della spesa
Art. 8 Riporto degli stanz.ti per particolari programmi e accertamento cred.e debiti
Art. 9 Deliberazione del conto consuntivo
Art. 10 Organizzazione e Gestione Territoriale
Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti. Compiti e modalità di controllo


Approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con delibera n . 1200 del 1' agosto 2001



Titolo I
   Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi

Art. 1 Definizione
   Sono Enti di Promozione Sportiva (EPS) le Associazioni a livello nazionale che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

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Art. 2 Attività
   Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano le seguenti attività:
  1. Motorio – Sportive
    1. a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
    2. di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.
  2. Formative
    corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi, realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora l'E.P.S. desideri ottenere il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale.
  3. Sussidiarie
    1. di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
    2. editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico , finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
  4. Le attività a carattere agonistico devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.
    I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, potranno essere concordati.


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Art. 3 Riconoscimento
   Con riferimento ai requisiti di cui all'art.27 dello Statuto del CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi di Ente di Promozione Sportiva è necessario:
  1. essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli art.12 e ss.gg. del cod.civ.;
  2. essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato che sia in armonia con i principi fondamentali del CONI e che stabilisca l'assenza di fini di lucro, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità;
  3. avere un numero di Società o Associazioni sportive affiliate non inferiore a mille (la polisportiva ha la stessa valenza di una S/A), con un numero di iscritti non inferiore a centomila.
    A tal fine sono considerati iscritti - utili ai fini del riconoscimento - i soggetti impegnati nell'attività sportiva, vale a dire i praticanti, i dirigenti, i tecnici, nonché altre figure similari di operatori sportivi, che abbiano con la Società o Associazione sportiva affiliata, o direttamente con l'Ente, un rapporto continuativo ai sensi delle disposizioni contenute nel d.lg. 460/1997;
  4. avere una presenza organizzata in almeno quindici regioni e settanta province.
    Viene considerata "presenza organizzata" se:
    1. nella regione e/o nella provincia l'Ente è operante con un proprio Comitato democraticamente eletto;
    2. nella provincia sono affiliate almeno tre Società /Associazioni sportive;
    3. nella regione almeno la metà delle province, arrotondata per eccesso, hanno il requisito di cui al precedente punto 2.
       Per Società o Associazione sportiva si intende un nucleo che organizzi e promuova attività sportive – dotato di un proprio statuto autonomo che preveda l'assenza del fine di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità - nel quale attività diverse e/o commerciali abbiano esclusivamente carattere strumentale;
  5. aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno tre anni. Tale attività deve intendersi riferita all'Ente di Promozione Sportiva, a livello nazionale, ed essere multidisciplinare.
    Può essere riportata la dicitura riferita al riconoscimento di EPS ai sensi dell'art. 27 dello Statuto del CONI, mentre l'utilizzo del logo CONI può avvenire soltanto previa autorizzazione da parte del CONI stesso. Gli Enti sono tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro associati.


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Art. 4 Verifiche
   Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 è dimostrato mediante la presentazione di:
  1. Statuto;
  2. elenco suddiviso per provincia con indicazione dei numeri delle Società/Associazioni sportive affiliate e degli iscritti;
  3. dichiarazione di aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno 3 anni.
   Quanto sopra sarà sottoposto all'attenzione del competente Organo statutario dell'Ente e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di veridicità rilasciata dal Presidente dell'Ente di Promozione Sportiva.
   Il CONI si riserva la facoltà di verificare i dati comunicati anche attraverso il controllo delle schede di affiliazione, della composizione degli Organi delle strutture delle Società/Associazioni sportive, nonché dei tabulati riferiti agli iscritti, che dovranno trovare riscontro con documentazione probante conservata presso la Segreteria dell'Ente di Promozione stesso.
   Negli anni successivi al riconoscimento, entro il mese di dicembre, la verifica sul possesso e consistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3 - da utilizzare anche ai fini contributivi - sarà effettuata con apposita dichiarazione di veridicità del Presidente dell'Ente.
   Soltanto per le variazioni deve essere adottata la procedura di cui al precedente secondo capoverso.

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Art. 5 Revoca
   La perdita anche di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3 comporterà la revoca del riconoscimento ai fini sportivi dell'Ente di Promozione Sportiva.

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Art. 6 CUSI
   Le disposizioni di cui ai presenti artt. 3, 4, 5, e 8, non si applicano al Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI), già riconosciuto come ente dotato di personalità giuridica con D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770, di cui restano ferme la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione delle sue specifiche finalità di sviluppo dello sport universitario.

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Art. 7 Camera di conciliazione e arbitrato dello Sport
   Eventuali controversie che contrappongano un Ente di Promozione Sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati sono di competenza della Camera di conciliazione e arbitrato dello Sport, istituita presso il CONI secondo quanto sancito all'art.12 dello statuto del CONI, a condizione che tale norma sia recepita nello Statuto dell'EPS.

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Art.8 Obblighi di denuncia
   L'Organo statutario dell'EPS che venga a conoscenza di fatti che possano dar luogo a responsabilità debbono farne tempestiva denuncia alla competente Procura presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.
   Di tale denuncia devono essere tempestivamente informati il Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS medesimo e il Presidente del CONI.
   Resta salva la piena facoltà di ogni singolo EPS di adottare ogni misura ritenuta conveniente per la propria tutela e salvaguardia.
   Quanto sancito dal presente articolo deve trovare applicazione anche in quanto disposto nell'articolato dei successivi Titolo II e Titolo III.

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Art. 9 Disciplina transitoria
   Gli EPS riconosciuti in base alla normativa previgente devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente art.3, con riferimento al tesseramento dell'ultima stagione sportiva per i punti c) e d), entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo Statuto del CONI.
   Il mancato adeguamento nei termini sopra indicati determinerà la revoca del riconoscimento stesso.

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Art. 10 Norma transitoria
   In considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adempimenti indispensabili all'applicazione della "Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", per l'anno 2001 si fa ancora riferimento a quanto approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con delibere 884/1996 e 953/1997.

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Titolo II
   Regolamento per la determinazione e la concessione dei contributi

Art.1 Risorse finanziarie
   Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) eroga annualmente contributi agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) con riferimento alla consistenza organizzativa e all'attività svolta.
   Tali contributi sono complementari e non esclusivi delle entrate proprie degli Enti.
   Per il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) si rimanda al successivo art. 3.

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Art.2 Attività ammesse a contribuzione
   L'entità del contributo annuale da erogare a ciascun EPS , con esclusione del CUSI, viene calcolata con riferimento a:
   Consistenza organizzativa
   La consistenza organizzativa viene valutata sui seguenti parametri, tenuto conto di quanto stabilito al titolo I, art.3, del Regolamento per il riconoscimento ai fini sportivi:
  1. presenza organizzata nelle regioni;
  2. presenza organizzata nelle province;
  3. numero delle Società o Associazioni sportive affiliate;
  4. numero degli iscritti (praticanti, dirigenti, tecnici e altre figure similari di operatori sportivi).
   Attività Svolta
   Per attività svolte nel campo della Promozione Sportiva si intendono quelle:
  1. Motorio – Sportive
    1. a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
    2. di formazione fisico-sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specie attraverso "centri di formazione fisico-sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali.
  2. Formative
    1. corsi e altre iniziative a carattere formativo per tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure similari di operatori sportivi;
    2. i corsi sono realizzati d'intesa con le Federazioni Sportive Nazionali o con le Discipline Associate, con la partecipazione di esperti/docenti delle Federazioni Sportive Nazionali, qualora l'E.P.S. desideri ottenere il riconoscimento della qualifica nell'ambito federale.
  3. Sussidiarie
    1. di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva;
    2. editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico , finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
  4. Sono altresì considerate attività ammissibili a contribuzione quelle a carattere agonistico che devono rispettare quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità.
       I calendari delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, ove possibile, potranno essere concordati.


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Art. 3 Determinazione del contributo
   Il CONI nell'approvazione del proprio bilancio annuale di previsione determina la somma complessiva destinata agli Enti di Promozione Sportiva, che viene tempestivamente resa nota agli Enti stessi.
   Da tale somma complessiva la Giunta Nazionale del CONI detrae il 15% che costituisce l'entità del contributo assegnato al CUSI, stante la particolare posizione ed il peculiare ordinamento in considerazione della sua finalità di sviluppo dello sport universitario.
   La somma destinata agli EPS (depurata della entità riferita al CUSI) viene così assegnata:
  • 30%, per il funzionamento, sulla base dei dati riferiti alla consistenza organizzativa;
  • 50%, per la progettualità, sulla base dell'attività programmata per l'anno in corso;
  • 20%, per il raggiungimento dei programmi/obiettivi nei progetti ammessi a contributo nell'anno precedente quello di riferimento.
Per quanto attiene alla citata quota del 30%, destinata al funzionamento, il CONI provvede come segue:
  • 1/3 da erogare in parti uguali a tutti gli Enti di Promozione Sportiva;
  • 2/3 in base alla consistenza organizzativa di ciascun Ente, applicando le seguenti medie ponderali su quanto eccede i numeri minimi nei requisiti fissati per il riconoscimento:
Regioni Province Società e
Associazioni
Iscritti
% Peso 5% % Peso 25% % Peso 35% % Peso 35%

   I dati di riferimento sono quelli comunicati dagli EPS entro il mese di dicembre di ogni anno, così come disposto all'art.4 del Regolamento per il Riconoscimento ai fini sportivi degli Enti stessi.
   Per quanto attiene alla citata quota del 50%, riferita alla progettualità, il CONI provvede applicando i seguenti criteri di valutazione:
  1. la Partecipazione
  2. il Livello
  3. la Continuità
  4. la Diffusione
   Eventuali modifiche all'attività programmata e valutata devono essere tempestivamente comunicate per la necessaria approvazione.
   Per quanto attiene alla ultima quota del 20%, il CONI valuta i programmi/obiettivi raggiunti applicando i seguenti criteri:
  1. la Partecipazione
  2. il Livello
  3. la Continuità
  4. la Diffusione
   La definizione del contributo scaturisce dalla parametrazione della valutazione riferita alla quota del 20% con il contributo assegnato e riferito alla quota del 50% dell'anno precedente.

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Art.4 Tempi e modalità di erogazione.
   Il contributo così come determinato per ciascun EPS viene erogato verosimilmente nel rispetto dei seguenti tempi:
  1. per quanto attiene al 30% riferito alla consistenza organizzativa:
    • 1/3 entro il mese di gennaio;
    • 2/3 entro il mese di marzo.
  2. per quanto attiene al 50% riferito alla progettualità:
    • in pari quote nei mesi di giugno, luglio e settembre;
  3. per quanto attiene al 20% riferito ai programmi/obiettivi raggiunti:
    • entro il mese di ottobre dell'anno successivo a quello di realizzazione dei progetti
   Per quanto riguarda il CUSI il contributo così come determinato al precedente art. 3 viene erogato in quattro rate di uguale importo all'inizio di ciascun trimestre.
   Nel caso in cui vi sia ritardo nell'approvazione del bilancio del CONI da parte degli Organi Vigilanti, la corresponsione dei contributi avviene nei limiti previsti dalla normativa vigente.
   Il CONI provvede al versamento delle somme mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Ente di Promozione Sportiva, operativo esclusivamente per i movimenti riferiti ai contributi CONI, previa espressa indicazione delle coordinate bancarie sottoscritta dal Presidente dell'EPS e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
   Eventuali deroghe presentate dagli Enti potranno essere accordate, previa valutazione delle specifiche esigenze presentate da ciascun Ente.

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Art. 5 Contribuzione nuovo EPS
   Il nuovo Ente di Promozione Sportiva è ammesso a contributo nell'anno successivo a quello di riconoscimento.

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Art.6 Documentazione
   Entro il mese di dicembre di ciascun anno gli EPS presentano al CONI una domanda di contribuzione dichiarando che il proprio Statuto prevede entrate proprie oltre il contributo del CONI, allegando:
  1. la relazione del Presidente dell'EPS che illustri nel suo complesso la progettualità, così come indicato al precedente art. 2;
  2. il bilancio di previsione utilizzando la modulistica predisposta dal CONI per omogeneità di valutazione e relativa al precedente punto 1.
       Nelle "SCHEDE DEL PROGETTO (a preventivo)" deve essere indicato il numero progressivo ai fini della priorità alla contribuzione, con riferimento al complesso dei progetti presentati.
       L'entità del contributo richiesto non potrà essere superiore al 10% di quanto erogato dal CONI nell'anno precedente, a parità di stanziamento globale;
  3. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in conformità dell'articolazione delle voci descritte al precedente art.2 e di quanto disposto all'art. 11 del Titolo III;
  4. la dichiarazione sottoscritta dal Presidente attestante il rispetto dell'art. 7 della legge 195/1974 di cui al Titolo III, art. 3.
   Entro il mese di maggio di ciascun anno gli EPS inviano il conto consuntivo dell'anno precedente, approvato dall'Organo statutario competente, accompagnato dai documenti di cui all'art. 9 del Titolo III, utilizzando la modulistica predisposta dal CONI per omogeneità di valutazione.
   Quanto sopra resta valido anche per il CUSI ad eccezione della indicazione del numero progressivo da apporre sulle "SCHEDE DI PROGETTO a preventivo".

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Art.7 Controllo
   Fermo restando la responsabilità dell'Organo statutario competente e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EPS, il CONI – almeno una volta all'anno – esegue un controllo a campione sulla documentazione giustificativa delle spese riferibili al contributo erogato.
   Resta salvo il potere del CONI, in caso di segnalazione o denuncia aventi ad oggetto irregolarità nell'utilizzazione delle somme erogate, di adottare le misure ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, nei limiti delle facoltà di indagine stabilite dagli Organi vigilanti.
   Il CONI può disporre in ogni momento la sospensione dei contributi in caso di gravi violazioni, accertate dagli Organi competenti dell'EPS, alle norme statutarie di quest'ultimo, o utilizzo dei contributi per attività non previste all'art.2 e nel bilancio di previsione di cui all'art.6, del presente Regolamento.

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Art.8 Norma transitoria
   Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento il 20% attinente al raggiungimento dei risultati/obiettivi farà cumulo con il 50% riferito alla progettualità.

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Titolo III
   Regolamento di amministrazione e contabilità

Art. 1 Principi Generali
   La normativa che segue fa esclusivo riferimento alla gestione del contributo annuale erogato dal CONI.
   La gestione di tale contributo si svolge in base al bilancio di previsione annuale, deliberato dagli Organi statutari e corredato dalla relazione degli Organi di controllo degli EPS.
   Il bilancio di previsione – riferito al solo contributo CONI - deve essere redatto in conformità all'articolazione delle voci descritte nella modulistica appositamente predisposta.
   L'unità temporale della gestione è l'esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
   La gestione è unica come unico è il relativo bilancio per quanto riguarda il contributo CONI.

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Art. 2 Bilancio e programmazione
   Ai fini di una rappresentazione programmatica del bilancio di previsione riferito al contributo CONI, l'esposizione dei costi e dei ricavi è strutturata in riferimento alla fonte di provenienza delle risorse ed agli obiettivi e destinazione delle spese.
   Della rappresentazione programmatica è fatta illustrazione nel predisposto quadro di sintesi, ricompreso nella relazione del Presidente dell'EPS di cui al successivo art. 3.

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Art. 3 Criteri di formazione del bilancio di previsione
   Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza ed è rappresentato in voci di spesa riferite alle attività ammesse a contribuzione.
   Il bilancio di previsione deve risultare a pareggio.
   Il bilancio di previsione è accompagnato da:
  1. relazione del Presidente dell'EPS contenente gli obiettivi e la pianificazione delle attività programmate.
       A tale relazione è allegato il bilancio di previsione relativo al contributo CONI.
       Il programma e il bilancio di previsione devono essere approvati dall'Organo statutario competente;
  2. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
       Ogni variazione al programma e al bilancio di previsione deve essere approvata dall'Organo statutario competente e vistato dagli Organi di controllo dell'EPS e inviate entro 10 giorni al CONI –Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti per l'approvazione;
  3. dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell'EPS attestante il rispetto dell'art. 7 della Legge 2 Maggio 1974, n. 195, con l'assunzione di responsabilità di quanto dichiarato.
       Il bilancio di previsione, con la relativa modulistica, è trasmesso per l'approvazione del CONI – Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti entro il mese di dicembre di ciascun anno, come previsto al Titolo II art. 6.


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Art. 4 Classificazione delle entrate e delle uscite
   Ai fini della predisposizione del bilancio per le attività ammesse a contribuzione, le entrate e le uscite sono classificate nelle seguenti voci:
Entrate
Entrate contributo CONI
Uscite
Spese correnti

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Art. 5 Obiettivi - Programmi di attività
   L'Organo statutario nazionale dell'EPS in sede di deliberazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente, approva gli obiettivi di cui al precedente art. 3.
   Sulla base degli obiettivi, l'Organo statutario competente approva i programmi di attività contenenti gli oneri presunti di spesa che devono rispecchiare i principi della trasparenza della gestione.
   Le modifiche agli obiettivi ed ai programmi di attività, con le relative variazioni di bilancio, sono sottoposte dal Presidente dell'EPS all'approvazione dell'Organo statutario competente entro il mese di settembre e trasmesse al CONI – Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti per l'approvazione.
   Gli EPS restano responsabili nei confronti del CONI della organizzazione delle attività programmate anche nel caso in cui affidino a terzi la gestione delle stesse.

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Art. 6 Accertamento e riscossione delle entrate
   L'entrata accertata del contributo CONI è iscritta come competenza dell'esercizio di ogni anno.
   L'accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture contabili, con imputazione al competente programma di attività. Le rate del contributo CONI vengono accreditate dal CONI sul conto corrente dell'EPS come richiamato all'art. 4 comma 4 del Regolamento per la determinazione della concessione di contributi.

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Art. 7 Assunzione degli impegni, effettuazione e liquidazione delle spese.
   Trova piena applicazione la normativa vigente civilistica e fiscale.

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Art. 8 Riporto degli stanziamenti per particolari programmi e accertamento dei crediti e debiti.
   Con deliberazione dell'Organo statutario competente, le somme stanziate per particolari programmi di attività in corso di esecuzione, non impegnate entro la chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto della competenza dell'esercizio successivo, in aggiunta del contributo dell'anno. Tale riporto dovrà essere evidenziato in sede di conto consuntivo, nella tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione.
   La differenza tra le somme stanziate e quelle impegnate costituisce economia di bilancio; le entrate accertate e non riscosse costituiscono crediti mentre le spese impegnate e non pagate costituiscono debiti, compilando alla chiusura del rispettivo esercizio la situazione analitica dei crediti e dei debiti.

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Art. 9 Deliberazione del conto consuntivo
Il conto consuntivo è accompagnato da:
  1. relazione del Presidente dell'EPS che illustri l'andamento della gestione del contributo erogato dal CONI ed i risultati raggiunti per ciascuno degli obiettivi prefissati.
  2. relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
  3. estratto conto corrente bancario.
   Lo schema del conto consuntivo riferito al solo contributo del CONI e la relativa modulistica, unitamente alla relazione illustrativa è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti che redige una relazione dettagliata delle verifiche effettuate e delle relative risultanze, e ne attesta la veridicità.
   Il conto consuntivo è deliberato dall'Organo Statutario Nazionale dell'EPS nel tempo sufficiente per essere trasmesso al CONI - Ufficio Promozione Sportiva e Sport per Tutti, con i relativi allegati, entro il termine previsto all'art. 6 del Titolo II.

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Art. 10 Organizzazione e Gestione Territoriale
   Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione territoriale valgono le norme Statutarie di ciascun EPS, fermo restando la responsabilità della documentazione inerente i trasferimenti dall'EPS alla propria Organizzazione Territoriale e viceversa per la realizzazione dei programmi di attività.
   I pagamenti a valere sui fondi del CONI sono effettuati secondo le disposizioni di legge.
   Per quanto attiene la contabilità di esercizio anche la struttura territoriale deve attenersi alle disposizioni di legge.

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Art. 11 Collegio dei Revisori dei Conti
Compiti e modalità di controllo
   Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, verifica la regolarità della gestione e della contabilità, la corrispondenza del consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri compiti assegnati dalle norme di legge, come recepito nello statuto di ciascun Ente.

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