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Editoriale

8 luglio 2008

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti

Il DPCM del 16 aprile 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio) ha posto fine ad un annosa questione. L'art. 51, comma 2-bis della L. n. 289/2002 aveva infatti previsto l'emanazione di un apposito provvedimento per stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti.

(vedi originale file .pdf)

   Con la disposizione citata era stato previsto un generico obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti (a far data dal 1° luglio 2003) ma non erano stati indicati i massimali, le coperture e, in particolare, i soggetti tenuti all'adempimento. Con la Finanziaria 2004 era stata poi disposta l'emanazione - entro ulteriori 12 mesi - di un decreto che stabilisse le modalità tecniche. Al limite della scadenza è stato emanato il DM 17 dicembre 2004 con il quale è stato istituito l'obbligo assicurativo nei confronti dell'ente pubblico Sportass (oggi soppresso). In pendenza di azioni amministrative tese all'annullamento del provvedimento per violazione del principio della libera concorrenza e della competenza legislativa concorrente delle Regioni, è stato conseguentemente modificato il citato comma 2-bis, sancendo il principio della libera scelta della compagnia sulla base di parametri da fissare in un decreto atteso entro la fine del 2006 ma pubblicato solo in questi giorni.

   Il decreto in commento ribadisce il principio secondo cui, allorquando le Federazioni (soggetti di diritto privato) pongono in essere attività finalizzate alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali dell'attività sportiva, partecipano della natura pubblicistica del Coni. Il provvedimento chiarisce, infatti, che l'assicuratore deve essere selezionato con una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi sanciti dal cosiddetto Codice degli appalti affidando al Coni un compito di vigilanza sulla procedura.

   Tra le principali novità del decreto, che a dire il vero si limita per lo più a prendere coscienza dei comportamenti assunti dagli operatori del settore in assenza di disciplina, si segnala che sono le Federazioni i soggetti tenuti alla stipula delle polizze assicurative nell'interesse dei propri tesserati in qualità di dirigenti, tecnici ed atleti, intendendosi per tali coloro i quali siano abilitati a praticare attività agonistica o non agonistica ma anche ludica o amatoriale.

   La normativa statale non ha, dunque, previsto una copertura per responsabilità civile verso terzi in capo a tutti i gestori di impianti sportivi nonostante tale esigenza sia stata già recepita da talune leggi regionali in riferimento ai centri di attività motoria non federali.

   L'applicazione della tutela riguarda gli infortuni accaduti durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive purché svolte in impianti omologabili. La garanzia assicurativa decorre dal momento del tesseramento (che si perfeziona solo con il pagamento del premio) e cessa il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso. Saranno indennizzabili gli infortuni che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro un anno dall'infortunio denunciato. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Le convenzioni assicurative in essere dovranno essere adeguate ai requisiti minimi sanciti dal decreto entro il 31 marzo 2009.

   Avv. Ernesto Russo